Regolamenti / Regolamenti interni

5 Regolamento interno
1884


Pagine manoscritto cartacee

regolamento
Testo del regolamento interno (e non organico, come suggerisce il titolo del documento) ad opera della Direzione veneta, valido presso tale Direzione. Composto da 32 articoli.
Si tratta dell'allegato a una lettera della Direzione veneta alla Direzione centrale dd 9 gennaio 1884 (conservata nella stessa serie della Segretria Centrale, CV-CN, U2GE008283) con sottoscrizioni del direttore Maurogonato, consigliere Scandiani, vicedirettore Elia Todros, segretario a Venezia Angelo Bargoni. La Direzione veneta inviò il testo del regolamento alla Direzione centrale per una valutazione.
Regolamento Organico
1.
Il personale dipendente dalla Direzione Veneta delle Assicurazioni Generali è costituito dalle tre seguenti categorie:
1. Impiegati stabili od Impiegati propriamente detti;
2. Aspiranti ad impiego o praticanti;
3. Diurnisti
2.
Gl'impiegati sono retribuiti con uno stipendio annuo (a margine: mensile), corrispondente alla classe ed al grado rispettivo, in relazione alla pianta organica del personale.
Gli aspiranti o praticanti prestano servizio senza stipendio, e senza diritto a retribuzione alcuna, fin tanto che, trascorso un termine di esperimento non maggiore (a margine: minore) di un anno, vengano, secondo le risultanze dell'esperimento stesso, o licenziati o nominati regolarmente impiegati.
I diurnisti sono retribuiti con una mercede giornaliera, ancorché pagabile a fine di settimana, di quindicina o di mese.
3.
La pianta organica del personale è fissata dalla tabella annessa al presente Regolamento e del quale dev'essere ritenuta far parte integrante.
4.
Ogni impiegato per essere considerato come tale, deve ricevere analoga lettera di nomina firmata dalla Direzione, indicante la qualità, il grado e la classe dell'impiego conferitogli, lo stipendio che gli viene attribuito e il giorno da cui ne principia la decorrenza.
Della lettera di nomina viene data comunicazione, per estratto, tanto alla Ragioneria generale, quanto al Capo dell'uffizio, alla cui dipendenza (il nuovo) (a margine: l') impiegato deve prestare servizio.
5.
Salvo i casi straordinarii determinati da cognizioni tecniche speciali, nessuno può essere nominato impiegato, né venire ammesso in un uffizio, né anche come aspirante ad impieghi, se non abbia, mediante titoli od esami, dato prova soddisfacente di possedere le qualità e le attitudini richieste dalla Direzione pel determinato impiego cui aspira e se non abbia compiti gli anni venti (a margine: 18) e non oltre passati gli anni trenta (a margine: 29).
6.
Gli effetti delle nomine devono sempre aver decorrenza normale dal 1° Gennaio o dal 1° Luglio. Avvenendo una nomina in corso di semestre, il periodo che precede la data normale di decorrenza sarà considerato come periodo di servizio provvisorio e il relativo stipendio come retribuzione straordinaria. (a margine: ?)
7.
La stessa regola sarà osservata quando si tratti di promozioni che importino aumento di stipendio o quando si tratti di aumento di stipendio anche senza promozione.
8.
Le promozioni hanno luogo per ragioni di merito o per ragioni di anzianità.
Le prime hanno sempre la precedenza e si fanno ad esclusivo beneplacito della Direzione previo esame delle proposte presentate dai rispettivi capi di uffizio.
Le seconde hanno luogo quando si tratti di coprire un posto vacante, al quale aspirino impiegati di merito pari.
9.
In mancanza di posti i quali rendano possibili le promozioni, è conceduto di cinque in cinque anni un aumento del decimo dello stipendio a ciascun impiegato che non abbia stipendio superiore alle lire cinquemila e quattrocento.
Per gl'impiegati provvisti di stipendio superiore alle lire cinquemila quattrocento e pei quali o siano mancate le opportunità delle promozioni per non essersi verificate vacanze di posti, o per essersi fatto luogo a promozioni di merito in favore di altri, la Direzione sola potrà determinare se possa esservi luogo dopo un primo quinquennio e per ciascun quinquennio successivo ad aumento di un decimo dello stipendio. (a margine: NB)
10.
Le promozioni per merito o per anzianità e il riconoscimento del diritto all'aumento quinquennale di stipendio, o la concessione di esso saranno notificate agl'impiegati con lettera della Direzione, la quale, al pari della lettera originaria di nomina, dovrà essere comunicata, per estratto, tanto alla Ragioneria generale, quando al Capo dell'uffizio alla cui dipendenza si trova l'impiegato promosso od altrimenti aumentato di stipendio.
Non è ammesso il cumulo fra l'aumento di stipendio e quello che sarebbe derivabile dalla decorrenza del quinquennio. Il primo assorbe il secondo e stabilisce una nuova decorrenza quinquennale.
11.
Per tenere in evidenza lo stato (a margine: infine) degli impiegati sarà tenuta dalla Ragioneria generale la matricola del personale in doppio originale, uno dei quali rimarrà presso la Ragioneria stessa e l'altro sarà depositato presso la Segreteria, spettando però sempre alla Ragioneria generale di osservare che sia mantenuta la più perfetta concordanza fra i due originali suddetti.
12.
La qualità d'impiegato si perde:
per dimissione
per licenziamento
per collocamento a quiescenza
13.
La dimissione può essere chiesta dall'impiegato, nel qual caso deve risultare da una domanda scritta e firmata da esso e dalla risposta adesiva della Direzione. (a margine: termine)
La dimissione viene di pien diritto data dalla Direzione all'impiegato che dopo l'aspettativa o la disponibilità di cui agli articoli 18 e 19, non venga riassunto in servizio.
Il licenziamento procede sempre da una deliberazione della Direzione.
Il collocamento a quiescenza è determinato da uno speciale concorso di condizioni di età e di salute dell'impiegato e da una deliberazione della Direzione senza essere mai un diritto dell'impiegato.
14.
Le punizioni a cui il personale è sottoposto sono:
- le multe;
- la riduzione di una o più classi di stipendio;
- la retrocessione di classe o di grado;
- la sospensione pel successivo quinquennio dell'aumento normale di stipendio;
- la sospensione dall'impiego e dallo stipendio per un periodo non minore di due e non maggiore di dodici mesi;
- il licenziamento.
15.
Ad eccezione delle multe, la cui applicazione è demandata al segretario Dirigente, e, in caso di sua assenza od impedimento, al Segretario Sostituto, le punizioni saranno di caso in caso applicate dalla Direzione. (a margine: il licenz. non è amm. come punizione)
La punizione massima del licenziamento potrà sempre essere applicata all'impiegato a carico del quale venissero intimati atti di sequestro alla Direzione.
In pendenza delle deliberazioni della Direzione, il segretario Dirigente e per esso il segretario Sostituto avranno sempre la facoltà di sospendere dall'impiego e d'interdire l'accesso agli uffizi all'impiegato che si fosse reso colpevole di gran mancanza.
16.
Senza perdere la qualità d'impiegato, può l'impiegato essere dalla Direzione collocato in istato di disponibilità od in istato di aspettativa.
17.
La disponibilità ha luogo soltanto per cagione di soppressione del posto.
La soppressione del posto non può essere individuale, ma deve essere legittima conseguenza di modificazioni alla pianta organica del personale.
18.
La disponibilità dura due anni con decorrenza dal 1° Gennaio o dal 1° Luglio. Se comincia prima di una di queste date, l'impiegato nell'intervallo riceve intero stipendio. Durante il primo anno riceve due terzi del suo ultimo stipendio. (a margine: altre occupazioni)
Durante il secondo anno ne riceve la metà.
A capo di due anni, la Direzione se non ha trovato modo di ricollocarlo in impiego normale, gli dà le dimissioni; ma se l'impiegato presenta requisiti analoghi a quelli stabiliti nel successivo articolo 23, può procedere al suo collocamento a riposo.
19.
L'aspettativa è conceduta per ragioni di salute e pel tempo ritenuto preventivamente e presuntivamente necessario alla completa guarigione dell'impiegato. Se il tempo si prolunga oltre un biennio, la Direzione gli dà le dimissioni; ma se concorrono i requisiti dell'art. 23, essa può far luogo allora al collocamento a quiescenza.
20.
Durante l'aspettativa, l'impiegato che non abbia compiuti cinque anni di servizio riceve metà stipendio; se ha compiuti i cinque, ma non i dieci anni di servizio, riceve due terzi dello stipendio; se ha oltrepassati i dieci ne riceve i tre quarti.
21.
L'impiegato il quale, trovandosi in istato di disponibilità, di aspettativa o di quiescenza, presta direttamente o indirettamente i suoi servizi ad un'altra compagnia a premio fisso o società mutua di assicurazioni, perde immediatamente e per sempre il diritto al godimento dell'assegno di stipendio di cui era provvisto.
22.
La malattia che abbia la durata di due mesi o meno non dà luogo al [sic!] aspettativa e perciò durante la medesima decorre all'impiegato l'integrale stipendio.
23.
Durante il tempo che rimane a decorrere perché si compia un decennio dalla data dell'istituzioni della Cassa di previdenza, la Direzione si riserva la facoltà di decretare il collocamento a quiescenza di un impiegato il quale:
- abbia prestato quarant'anni di servizio,
- oppure avendo prestati trent'anni di servizio abbia raggiunto l'età di 65 anni;
- o avendo raggiunto l'età di 60 anni e prestati venticinque anni di servizio sia soggetto a permanenti infermità;
- od abbia in ognuno dei detti casi perduta la vigoria fisica necessaria a compiere convenientemente i doveri del proprio ufficio. Se gli anni di servizio siano stati meno di trenta, la Compagnia gli corrisponderà vita natural durante i due terzi del suo ultimo stipendio. (a margine: art. 21)
Ove siano stati più di trenta gliene corrisponderà i tre quarti.
Sorgendo casi straordinari, nei quali la Direzione creda di dover deliberare il collocamento a quiescenza di un impiegato, anche fuori dei casi superiormente preveduti, essa non gli corrisponderà che la metà del suo ultimo stipendio.
In ognuno dei casi contemplati dal presente articolo, sarà dedotto dalla somma annualmente assegnata all'impiegato collocato a quiescenza l'importo corrispondente al cinque per cento, delle somme da lui percepite in seguito alla liquidazione dei conti generale e speciale a suo favore intestati nella Cassa di Previdenza.
24.
L'impiegato assume l'obbligo di servire la Compagnia con zelo e fedeltà, di dedicarle interamente ed esclusivamente l'opera propria, senza interruzioni a titolo di congedi temporanei od altrimenti; di osservare scrupolosamente l'orario normale di uffizio senza distrarsi per qualsivoglia motivo nemmeno brevemente dalle relative occupazioni; e di prestarsi senza pretesa veruna di compenso, a qualsiasi richiesta di lavoro straordinario anche nelle ore non comprese nell'orario normale e per qualsiasi periodo di tempo.
Queste prestazioni costituiscono altrettanti titoli per le promozioni di merito.
25.
A ciascun impiegato lo stipendio è corrisposto nella sua integrità, senza veruna deduzione per tasse od imposte, colla sola ritenuta obbligatoria per la sua partecipazione alla Cassa di Previdenza e salve le deduzioni volontarie per la partecipazione alla Società di mutuo soccorso "Daniele Francesconi".
Sullo stipendio non sono ammesse né anticipazioni né prestiti per qualsivoglia titolo o durata.
Indipendentemente dallo stipendio normale viene a ciascun impiegato attribuita come gratificazione straordinaria una quota corrispondente ad una rata mensile dello stipendio stesso, da corrisponderglisi al 31 dicembre di ogni anno in aggiunta a quella dello stesso ultimo mese dell'anno. (a margine: per nuovi entrati [...])
All'infuori di questa straordinaria gratificazione, nessun impiegato avrà titolo a qualsiasi altra retribuzione diversa dal suo stipendio normale, giusta quanto è stabilito nel precedente art. 24.
26.
Agl'impiegati non sono accordati soprassoldi per verun titolo, né sono concedute indennità o rimborsi di cancelleria o di posta, dovendo essere a carico di ciascuno di essi tutto ciò che non riguardi il servizio diretto alla Compagnia.
27.
Quando un impiegato, il quale non appartenga a veruna delle categorie degl'Ispettori della Compagnia, pei quali sono stabilite apposite norme, riceva una missione che lo obblighi a rimanere fuori della propria residenza per uno o più giorni, esso conseguisce il diritto ad una indennità giornaliera di trasferta, in conformità di quanto apparisce dalla Tabella di cui all'art. 3.
28.
Nessun impiegato può abbandonare temporaneamente il suo posto senza permesso del segretario Dirigente o del Segretario Sostituto.
In caso di comprovata urgenza può bastargli l'autorizzazione del proprio Capo di Sezione, il quale deve riferirne in giornata al Segretario suddetto.
29.
Quando l'assenza, avvenuta senza il necessario permesso, siasi anche verificata:
a) in modo da compromettere il servizio affidato all'impiegato di cui trattasi;
b.) o in opposizione ad un ordine formale del proprio superiore;
c.) o senza che sia stata seguita da una attendibile giustificazione durante i primi tre giorni consecutivi;
d) o finalmente presentando il caso di recidiva;
essa darà luogo, non soltanto all'applicazione delle multe, ma anche alle maggiori punizioni che saranno del caso, giusta le gradazioni stabilite dall'art. 14.
30.
L'importo delle multe e delle ritenute di stipendio va a beneficio della cassa di Previdenza.
31.
L'impiegato costretto a rimanere assente per conto di malattia deve procurare che fin dal primo giorno ne sia dato avviso al suo Capo d'uffizio; perché la Direzione avvisatane possa far constatare la malattia dal proprio medico di fiducia.
32.
Gl'impiegati, i quali, nelle ore (a margine: nelle ore diverse da quelle) consacrate al servizio ordinario od a quello straordinario, che in dati casi venisse loro imposto, si occupassero dell'acquisizione di affari in qualunque dei rami di assicurazione esercìti dalla Compagnia avranno diritto ad una provvigione corrispondente a tre quarti di quella che sarebbe attribuita all'agenzia locale se il singolo affare fosse stato dalla medesima assunto senza il concorso degl'impiegati medesimi. (a margine: 3/4 del nominale [...])

Lingua della documentazione
italiano

Condizioni del materiale
stato di conservazione mediocre

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