Regolamenti / Regolamenti organici

3 Assicurazioni Generali - Regolamento Organico - Norme principali
1885


Pagine manoscritto cartacee

regolamento
Testo del Regolamento organico della Direzione Veneta composto da 12 articoli. L'art. 9 è suddiviso in quattro sezioni: I - Amministrazione, II - Rami Incendio e Grandine, III - Ramo Vita, IV - Ramo Trasporti. Con sottoscrizioni del direttore Maurogonato, consigliere Scandiani, vicedirettore Elia Todros, segretario a Venezia Angelo Bargoni.
Il testo è riportato nel corpo di una lettera dd 3 giugno 1885 della Direzione Veneta alla Direzione Centrale.
Approvato dal Consiglio dei Direttori con protocollo n. 1598 dd 5 giugno 1885. (Vol. 1293).
Conservata una copia della lettera anche nella serie Segreteria Centrale - CV - CN - U2GE08283.
Del presente regolamento esiste anche una trascrizione ds, conservata nella serie Servizio del Personale - Varie - U2GE014007 (sottofascicolo inserito in camicia arancione (senza titolo) e intitolato "Regolamento D.ne Veneta).
"Premesso che la Società ‘Assicurazioni Generali' avente sede in Trieste venne istituita col contratto sociale 26 dicembre 1831, il quale venne più tardi sostituito da un nuovo Statuto sociale approvato con decreto 30 ottobre 1868;
premesso che, con Decreto del Regio governo italiano 30 gennaio 1873 completato più tardi da altro R. decreto 10 dicembre 1882, venne riconosciuta e rinnovata la facoltà di operare in tutte le Provincie del Regno d'Italia alla Società ‘Assicurazioni Generali' sedente in Trieste ed avente il domicilio italiano in Venezia;
premesso che, dovendo, oltre alla Direzione Centrale sedente in Trieste, sussistere anche una Direzione in Venezia, gli articoli 29 30 31 34 del nuovo Statuto sociale stabiliscono riguardo ai rapporti fra le due Direzioni, che la Direzione Veneta abbia a disimpegnare gli affari che occorrono nel Regno d'Italia, nel Tirolo italiano e nella Svizzera italiana, colle limitazioni ivi fissate per gli affari d'indole generale e per quelli del Ramo Vita e del Ramo Ipotecario, mentre invece tutti gli affari che occorrono in qualunque altro paese devono venire trattati presso la Direzione Centrale;
premesso che, in base all'art. 31 del nuovo Statuto sociale i più speciali rapporti fra l'una e l'altra Direzione, la qualificazione degli oggetti d'indole generale e l'ordine degli affari presso ciascheduna di esse sono da determinarsi da un Regolamento organico che finora però non è stato ancora emanato;
considerato essere doveroso in faccia alle disposizioni dello Statuto e in ogni modo opportuno di riempire questa lacuna;
la Direzione Centrale e la Direzione Veneta delle Assicurazioni Generali, animate dal desiderio di provvedere sempre meglio al buono e regolare andamento degli affari, alla proficua amministrazione del patrimonio ed in generale all'ulteriore prospero sviluppo dell'attività della Compagnia, sono addivenute alla decisione di compilare in adempimento al disposto dell'art. 31 del nuovo Statuto sociale un Regolamento organico, che avrà per base le seguenti norme principali
1.La Direzione Veneta disimpegna tutti gli affari che occorrono nel Regno d'Italia, nel Tirolo italiano e nella Svizzera italiana; ritenuto però che i relativi affari d'indole generale devono previamente venire trattati presso la Direzione Centrale.
2.Agli effetti del precedente art. 1° sono riconosciuti come affari d'indole generale
a)L'amministrazione patrimoniale, vale a dire l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni straordinarie di miglioramenti dei medesimi, salvo sempre il disposto degli art. 37 38 dello Statuto, come pure le operazioni riferentisi all'impiego realizzo dei capitali della Compagnia, compresa la designazione degl'Istituti presso i quali sono da depositarsi le somme esuberanti i bisogni del servizio corrente;
b)Il riconoscimento della cessione di azioni e in generale qualsiasi misura riguardante le azioni. Le relative comunicazioni agli azionisti verranno però sempre fatte col tramite della Direzione Veneta;
c)La conclusione di contratti di riassicurazione per qualsiasi ramo di assicurazione;
d)La conclusione di concordati con altre Compagnie di assicurazioni per la stipulazione di tariffe o condizioni di polizze comuni, scambio di affari e simili, ritenuto che la Rappresentanza della Compagnia nelle conferenze relative sarà affidata a quella o quelle persone che saranno designate dalla Direzione Veneta;
e)La nomina del segretario sostituto in Venezia;
f)Le differenze o questioni importanti colle autorità governative, salva la speciale responsabilità della Direzione Veneta verso il Governo secondo le leggi vigenti nel Regno d'Italia;
Nel caso di affari non contemplati nel presente articolo, ma intorno al carattere dei quali sorgesse dissenso fra le due Direzioni, la questione sarà portata in seduta plenaria delle due Direzioni per essere ivi risoluta.
Tra gli affari generali saranno comprese le questioni inerenti alla pubblicità.
3.Per la trattazione di affari ed argomenti, di cui al precedente art. 2 la Direzione Centrale potrà anche delegare uno de' suoi membri (art. 29 dello Statuto sociale) affinché la rispettiva decisione venga presa presso la Direzione Veneta d'accordo con questo delegato.
4.In relazione al disposto dell'art. 34 dello Statuto sociale le decisioni relative alle operazioni di credito fondiario di cui all'articolo 2 lett. A dello Statuto sociale spettano alla Direzione Centrale
5.Allorquando sarà allestita la Cella, che, a scopo di sicurezza contro qualsiasi specie ed eventualità di rischi, si sta costruendo nel nuovo palazzo della Compagnia a Trieste, i titoli al portatore di ragione della Compagnia in qualunque paese siano stati emessi dovranno essere custoditi nella cella medesima.
6.La Direzione Veneta potrà intervenire a tutte le sedute della Direzione Centrale, che a quest'effetto le farà conoscere il turno delle medesime. La Direzione Centrale poi deve invitare la Direzione Veneta, la quale potrà intervenirvi anche col mezzo di uno solo dei suoi membri espressamente a ciò delegato, a tutte quelle sue sedute, nelle quali saranno da trattarsi uno o più argomenti fra quelli pei quali la decisione definitiva è riservata, a sensi degli art. 25 39 dello Statuto sociale, al Cons. di amministrazione od al Congresso generale, come pure a tutte quelle sue sedute, nelle quali dovesse venir trattato qualsiasi altro argomento da presentarsi al Consiglio di amministrazione
7.Gl'inviti alla Direzione Veneta di cui ai precedenti art. 1 e 6, devono essere mandati col mezzo postale almeno quattro giorni ed in capo urgente col mezzo telegrafico almeno due giorni prima della seduta. La Direzione Veneta intervenendo prende parte alle deliberazioni.
8.La Direzione Veneta ha sempre il diritto nelle sedute della Direzione Centrale alla quali essa interviene di chiedere notizie sull'andamento generale degli affari, su tutto quanto si riferisce alla compilazione del bilancio generale della Compagnia e sui criteri che servirono di base alla circolazione delle riserve premi e riserve danni e di proporre quelle deliberazioni che in proposito le sembrassero opportune. [8 bis] La Direzione Centrale non può disporre sulla Direzione Veneta di somme superiori a lire ventimila senza un preavviso di cinque giorni.
9.Per il disimpegno da parte della Direzione Veneta degli affari ad essa affidati a sensi dell'art. 1° di questo Regolamento varranno in generale le seguenti disposizioni: Amministrazione a) La Direzione Veneta comunicherà di tre in tre mesi alla Direzione Centrale per sua notizia le variazioni avvenute nel proprio personale e in quello delle Agenzie da essa dipendenti e comunicherà di volta in volta quelle che si riferissero ai funzionari ed impiegati di grado più elevato; b) la Direzione Veneta consulterà la Direzione Centrale prima di decidersi ad iniziare o sostenere processi i quali, sia per l'argomento, sia per la somma di cui si tratta, le sembrino di speciale importanza. Ramo Incendi e Grandine La Direzione Veneta dirigerà l'esercizio di questi due rami in quella maniera che sembrerà più conforme agl'interessi della Compagnia avuto il debito riguardo ai limiti di assunzione concessi dai vigenti contratti di riassicurazione e dagli obblighi risultanti dai contratti medesimi e consultandosi colla Direzione centrale quando lo crede e specialmente per argomenti di essenziale importanza, come cambiamenti rilevanti delle condizioni di polizza e delle tariffe, modificazioni delle tabelle dei massimi, introduzione di importanti modalità generali nella conclusione degli affari. Tenendo conto delle diverse esigenze locali, la Direzione Veneta farà opportuno uso delle comunicazioni che le pervengono dalla Direzione Centrale sulle esperienze fatte in altri paesi nell'esercizio di questi due rami, sulle modificazioni, cambiamenti, esclusioni ed altre decisioni prese in altri territori ecc. Ramo Vita La determinazione delle condizioni delle tariffe, la decisione sull'accettazione dei singoli affari proposti, sulle modificazioni di affari già accettati sulle norme relative ai riscatti di polizze ed alle anticipazioni sulle medesime e sul riconoscimento e pagamento dei danni spettano alla Direzione Centrale. Ramo Trasporti Le condizioni di polizza, le tariffe e la misura massima delle provvigioni agenziali verranno determinate o modificate dalla Direzione Veneta dopo accordo preso colla Direzione Centrale. Tutti i singoli affari conclusi nel territorio della Direzione Veneta, quando siano giunti a cognizione della Direzione, come pure i relativi danni, verranno comunicati alla Direzione Centrale periodicamente in conformità delle sue richieste. La Direzione Centrale avrà cura di far pervenire in tempo debito alla Direzione Veneta le necessarie comunicazioni riguardo alla esclusione o rifiuto di singoli rischi o di categorie di rischi, come pure riguardo alle somme massime che si possono assumere sullo stesso rischio ed alla liquidazione, riconoscimento e pagamento dei danni. Però per quanto si tratti di danni inferiori a duemila che non implicano una questione di principio, la Direzione Veneta potrà procedere alla liquidazione e pagamento anche senza interpellare la Direzione Centrale.
10.Le norme per la compilazione del bilancio annuo speciale della Direzione Veneta verranno stabilite di comune accordo delle due Direzioni.
11.La Direzione Veneta fornirà alla Direzione Centrale tutti quei prospetti, resoconti e rapporti periodici, di cui questa avrà bisogno ai riguardi contabili o che da essa saranno desiderati per rendersi ragione dell'andamento delle operazioni nel territorio della Direzione Veneta, senza però che queste comunicazioni periodiche possano pregiudicare o limitare in qualsiasi guisa l'azione della Direzione Veneta, qual è determinata dallo Statuto sociale e dal Regolamento definitivo.
12.Le disposizioni contenuto negli articoli precedenti costituiscono un regolamento provvisorio, che andrà in vigore non appena sarà firmato dalla Direzione Centrale e dalla Direzione Veneta. Resta però contenuto che entro l'anno 1886 verrà deciso in seduta plenaria delle due Direzioni, se, quando ed in che modo debba essere esteso un nuovo e più dettagliato regolamento.

Lingua della documentazione
italiano

Condizioni del materiale
stato di conservazione buono

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