Regolamenti / Regolamenti organici

1 "Regolamento Organico della Società delle Assicurazioni Generali Austro-Italiche"
28.06.1832


Pagine manoscritto cartacee
consistenza:
  • 8 pagine

regolamento
Testo del regolamento organico della Compagnia, composto da 60 articoli suddivisi in dodici capitoli così intitolati: Operazioni della Società e norme relative, Azioni, Presidente, Direzione Centrale, Direttore residente in Venezia, Consultore legale, Ispettore alla registratura, Censori, Segretario gerente addetto ai Direttori residenti in Venezia, Agenzie, Disposizioni generali.
Si tratta dell'allegato B al protocollo n. 2 del Consiglio d'Amministrazione dd 28.06.1832. Il testo nella sua stesura definitiva e approvata reca le firme del Presidente Ritter de Záhony, dei Direttori Springer, Parente, Seipelt, Minerbi, del Consultore legale De Rosmini e dell'ispettore riferente Morpurgo.
La presente versione approvata del regolamento contiene delle modifiche rispetto alla prima stesura discussa dal Consiglio dei Direttori in data 27.03.1832 (Protocollo direttoriale n. 8, Faldone 19.3).
Della presente versione si conserva anche una copia ms presumibilmente coeva o di poco successiva, collegata (per comodità di consultazione, anche se in realtà non pertinente perchè successiva) al verbale del Consiglio dei Direttori dd 27.03.1832 (Protocollo direttoriale n. 8, Faldone 19.3).
"Regolamento Organico della Società delle
Assicurazioni Generali Austro-Italiche
Capitolo 1mo Delle operazioni della Società e norme relative.
Art.o 1mo I rischi che la Società assume sono:
a/ Quelli del fuoco
b./ Del trasporto terrestre, e fluviale, di merci ed effetti qualunque, congiunto ad un breve tragitto di mare.
c./ Li marittimi tanto sopra merci ed effetti, come sopra corpo dei navigli.
d./ Quelli sulla vita dell'Uomo in tutte le sue ramificazioni compresi li vitalizi.
Dipenderà da speciale risoluzione della rappresentanza della Società l'assunzione di altri rami di assicurazione permessi dalle leggi.
Art.o 2do La Società adotta per l'assunzione dei rischi ad a. b. c. le polizze appiedi riportate. È però autorizzata la Direzione di accordare ai riccorrenti quelle eccezioni ai patti, che riputerà convenienti all'interesse della Società.
Delle polizze per li rischi ad d., si parlerà più sotto.
Art.o 3zo Non si assumono rischi marittimi in quovis, che per un tempo determinato commisurato alla natura del viaggio.
Art.o 4to Il massimo rischio, che assume la Società, è:
a./ Nel ramo marittimo di fiorini Trenta Mila sopra un solo Naviglio.
b./ In quello delle merci viaggianti di fiorini Quaranta Mila sopra un solo Carro, o un solo Naviglio.
c./ In quello del fuoco
Prima Classe di
f 300.000.- Sopra Costruzioni con pietre e mattoni coperte con tegole, lavagna, o metalli.
Seconda Classe di
" 200.000.- Sopra costruzioni con pietre e legno, ma ove la pietra predomina, coperte con tegole, lavagna, o metalli.
Terza Classe di
" 120.000.- Sopra costruzioni con pietre e legno, ma ove il legno predomina o con tavolati di gesso, coperte con tegole, lavagna o metalli.
Quarta Classe di
" 70.000.- Sopra costruzioni con pietre o mattoni coperte di legno.
Quinta Classe di
" 10.000.- Sopra costruzioni con pietre, coperte con paglia e stoppia, costruzioni con lotto o tutte di legno, coperte con tegole, lavagna o metalli.
Sesta Classe di
" 6.000.- Sopra costruzioni con lati di legno impiastricciati e coperte di legno, paglia o stoppia.
Settima Classe di
" 2.000.- Sopra costruzioni con legno o loto, coperte di legno o di stoppia.
Il cumulo però dei vari rischi assunti dalla Società sopra diverse case di una Città o villaggio coperti per due terzi di legno, paglia o stoppia, non deve sorpassare la somma di fiorini Dieci Mila
d./ Nel ramo della vita dell'Uomo di fiorini Trenta Mila di Convenzione sopra una sola testa, eccettuati però i vitalizi, dove non è opportuno di fissare alcun limite, e dove senz'altro, le deliberazioni debbano sortire dalla Direzione Centrale riunita.
Art.o 5to Sino a che sieno raccolte le firme per Mille Cinque Cento Azioni si circoscrivono i rischi a due terzi dei suindicati rispettivi maximum.
Art.o 6to I premi, i questi rischi, vengono regolati con tabelle sancite mediante speciale risoluzione della Direzione Centrale. Le tabelle, ed i premi, pei rischi, sulla vita dell'Uomo, e per le rendite vitalizie verranno pubblicate dalla Direzione Centrale con apposito avviso.
Art.o 7mo La domanda per assicurazioni contro i danni del fuoco viene accompagnata con nota firmata dall'assicurando dimostrante l'ubicazione dello stabile, i confini, la costruzione, nonché la qualità ed il valore degli effetti che intende assicurare.
Art.o 8vo Del pari una domanda per Sicurtà sulla Vita dell'Uomo e vitalizi dev'essere accompagnata dai documenti, che verranno indicati colla pubblicazione delle tabelle.
Art.o 9no Li Direttori ed agenti provinciali devono limitare le loro operazioni relative ai rami A. e D. alla periferia, che viene loro rispettivamente assegnata.
Art.o 10mo La Direzione Centrale provede mediante riassicurazioni, a che non siano dai diversi Stabilimenti sorpassati i rispettivi maximum nei rami B. e C. Il Direttore residente in Venezia farà lo stesso per le operazioni risguardanti i porti ed agenzie dell'Italia, essendo egli a portata di avere le notizie più sollecitamente della Centrale.
Capitolo 2do Delle azioni
Art.o 11mo I Viglietti rappresentanti, si le azioni intestate, che le cartelle di rappresentanza hanno un numero progressivo, portano in titolo la categoria, alla quale appartengono, e sono firmati da tutti li componenti la Direzione Centrale; quelli pertinenti ai Soci fondatori sono contradistinti col loro numero dall'uno al Mille.
Art.o 12do I Viglietti di azioni intestate esprimono i pagamenti e depositi fatti dall'azionista, e sono trascritti sopra un registro apposito.
Art.o 13zo Il trasporto delle azioni intestate occasionato dalla vendita permessa dall'art.o 44. del Contratto Sociale viene effettuato sopra domanda del proprietario intestato, o del suo rappresentante legittimo, accompagnata dall'azione stessa debitamente girata e dalla proposta nuova cauzione. Un azione nuova viene rilasciata a termine della domanda al cessionario dell'antecessore od al suo procuratore. Approvata che sia dalla Direzione Centrale la traslazione dell'azione verrà da questa esonerato il primitivo azionista, restituendogli la sua obbligazione, e relativa cauzione. Le procure rimangono negli atti d'Uff.[ici]o ma qualora la cessione di una, o più azioni non fosse accordata dalla Direzione Centrale, non è dessa tenuta di dare al pitizionante i motivi del suo rifiuto.
Art.o 14to Del trasporto o rinnovazione di ogni azione sia intestata, sia divisa in Cartelle sarà versata nella Cassa della Società la somma di fiorini due per indennizzazione di spese.
Art.o 15to I privilegi accordati dal Contratto ai soci fondatori sono inerenti alle azioni, e passano a qualunque successivo acquirente.
Capitolo 3zo del Presidente
Art.o 16to Il Presidente rappresenta la Società in faccia alle autorità e ne protegge i diritti, convoca presiede e dirigge li congressi generali e quelli della Direzione, e del Consiglio d'amministrazione.
Art.o 17mo Sorveglia all'esecuzione delle deliberazioni della Direzione, al regolare, sollecito ed esatto andamento degli affari, alla manutenzione del regolamento organico, ed a tutto ciò che può promuovere il prosperamento, ed il decoro della Società.
Art.o 18vo Viene a lui sottomessa mensilmente la tavella delle operazioni per le eventuali sue osservazioni ed analoghi provedimenti.
Art.o 19no Egli può delegare in sua assenza uno dei Direttori per fare le sue veci.
Capitolo 4to Della Direzione Centrale
Art.o 20mo La Direzione Centrale nomina dietro proposizione dei Capi dei rispettivi Stabilimenti gli agenti e gl'Ispettori delle agenzie, fornisce loro le istruzioni, e discipline, e fissa i relativi loro compensi.
Art.o 21mo Si raccoglie regolarmente una volta ogni settimana in giorno determinato, ed anche più di frequente dietro invito del Presidente, o del Direttore delegato per deliberare sopra gli oggetti occorrenti.
Art.o 22do Ad essa è devoluta la scelta del locale necessario, come la nomina, promozione, o dimissione dei proprio salariati, e ne determina i relativi incarichi.
Art.o 23zo Da quegli impiegati, che hanno maneggio da danaro, richiede una cauzione idonea.
Art.o 24to Compila gli opportuni regolamenti interni per servire di guida ai diversi impiegati, e ne precisa gli obblighi, e le discipline.
Art.o 25to Oltre alla Cassa principale a tre serrature tiene una Cassa piccola.
Art.o 26to Nella cassa piccola ripone gl'introiti quotidiani fino alla concorrenza di f 4000.- e ne è Custode il Cassiere guarentito.
Art.o 27mo I fondi eccedenti la detta somma vengono giornalmente trasportati nella Cassa principale, dove pure si ripongono le cauzioni dei Soci, il portafoglio e qualunque altro documento rappresentante un valore di questa. Una chiave viene affidata al Direttore incaricato del portafoglio l'altra al Direttore sorvegliante della cassa, e la terza al Cassiere.
Capitolo 5to Del Direttore residente in Venezia
Art.o 28vo Gli affari della Società in questo distretto Direttoriale e sue dipendenze vengono dal Direttore residente in Venezia gestite colle regole stabilite al Cap.o 1mo.
Art.o 29no Regolarmente ogni quindici giorni, e più di frequente, se occorre, il Direttore convoca in sessione ambidue i Censori per deliberare collegialmente sopra tutto ciò, che può interessare gli affari della Società nel suo distretto direttoriale.
Art.o 30mo Sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art.o 22. per ciò che concerne lo stabilimento da lui condotto, meno che per il secretario gerente, la di cui nomina spetta alla Direzione Centrale.
Art.o 31mo A fin dell'anno fa compilare i Bilanci di avviso, e di realizzazione come prescrive il Contratto Sociale, e previa ispezione ed eventuali rimarche dei Censori Veneti, li rimette alla Direzione Centrale.
Art.o 32do In caso d'impedimento temporaneo o di malattia vien egli supplito da un congresso composto dei due Censori, e dal Segretario gerente.
Capitolo 6to Dei rapporti della Direzione Centrale col Direttore
residente in Venezia e viceversa
Art.o 33zo Il Direttore residente in Venezia trasmette settimanalmente alla Direzione Centrale il prospetto delle operazioni effettuate in Venezia per conto della Società, e mensilmente quello delle agenzie da esso dipendenti.
Art.o 34to Eguali comunicazione in consimili periodi gli trasmette la Direzione Centrale per le operazioni fatte da lei, e dalle dipendenti agenzie così esigendo l'interesse della Società, ed il regolare e cauto andamento degli affari.
Art.o 35to Tale comunicazione avrà luogo anche pei protocolli della Direzione Centrale, la quale trattandosi di operazioni che richiedono il consentimento di tutti i suoi membri, ne renderà opportunamente preavvisato il Direttore residente in Venezia, acciocché possa farsi rappresentare nella sessione Direttoriale, dove non preferisse di trasmettere per iscritto il suo voto.
Capitolo 7mo Del Consultore legale
Art.o 36to Il Consultore legale assiste alle sessioni Direttoriali tutte le volte, che viene chiamato, ed indistintamente poi interviene in tutti i congressi generali ed in quelli d'amministrazione. Egli è l'oratore della Società. Per queste prestazioni percepisce egli l'emolumento contemplato dall'art.o 24. del Contratto Sociale.
Art.o 37mo Consulta verbalmente la Direzione sopra qualunque oggetto e ad ogni di lei richiesta, e la Direzione gli fisserà perciò competente onorario.
Art.o 38vo Verifica tutti gli atti di cauzione, garanzie, istrumenti debitoriali, investiture con ipoteche, e ne fa rapporto in iscritto alla Direzione.
Art.o 39no Porta precipuamente la sua particolare attenzione ed investigazione sui vitalizi, che vengono proposti sulla regolarità dei titoli, sul valore e stato ipotecario delle realità offerte dai vitalizianti, e sui patti che eventualmente fosse consulto di aggiungere alla Polizza stampata, facendone alla Direzione rapporto in iscritto. Compila in fine tutti gli atti, regolamenti, istruzioni, carte, etc etc dei quali verrà incaricato dalla Direzione.
Li lavori individuati ai premessi articoli 38. e 39. gli vengono dalla Direzione dietro le usitate note di spese e competenze compensati. In caso di suo impedimento o assenza si fà supplire da persona benevisa alla Direzione.
Capitolo 8vo Dell'Ispettore alla Registratura
Art.o 40mo Egli sorveglia gl'impiegati ed a che li Registri siano regolarmente tenuti, con chiarezza, e possibilmente a giorno, ed il Regolamento interno stabilito dalla Direzione sia esattamente osservato.
Art.o 41mo Egli è referente presso la Direzione sulle cose concernenti l'andamento interno dello Stabilimento; e sopra richiesta dei Direttori presta l'opera sua nei diversi rami delle operazioni della Società.
Capitolo 9no Dei Censori
Art.o 42do Le incombenze e la durata dell'Uff.[ici]o dei Censori addetti alla Direzione Cenrale sono stabilite dai §.§. 38. e 39. del Contratto Sociale. Essi vengono eletti dal grembo del Consiglio d'Amministrazione di cui formano parte.
Art.o 43zo Eguale è la durata dell'Uff.[ici]o dei Censori addetti al Direttore residente in Venezia.
Art.o 44to È loro egualmente applicabile la prima parte dell'art.o 39. del Contratto stesso.
Art.o 45to Mancando per qualunque motivo un Censore residente in Venezia, la Direzione Centrale provede con sostituirne un altro eletto fra li Soci Veneziani.
Art.o 46to L'Uff.[ici]o del sostituto è durevole sino all'epoca, in cui sarebbe durata la carica del Censore rimpiazzato.
Capitolo 10mo Del Segretario gerente addetto al
Direttore residente in Venezia
Art.o 47mo Il Segretario gerente dipende dagli ordini di quel Direttore.
Art.o 48vo Egli deve essere a giorno della gestione di tutti gli affari di quel distretto Direttoriale, e delle agenzie al medesimo sottoposte, affine di poter dare gli opportuni schiarimenti alla Direzione Centrale ogni qualvolta egli qui si portasse per rappresentare quel Direttore o per affari urgenti.
Art.o 49no Tiene la corrispondenza con la Direzione Centrale, e colle agenzie, nel suo distretto Direttoriale invigila sui suoi impiegati subalterni, ed a che sieno possibilmente a giorno li registri.
Art.o 50mo Egli assiste a tutte le sessioni che vengono tenute dal Direttore coi Censori, firma i protocolli relativi, ed in fine si presta, oltre gli obblighi impostigli dal Contratto Sociale in tutto ciò che può contribuire al buon andamento degli affari della Società, e loro incremento.
Art.o 51mo In ispeciale modo porta cura di promuovere le operazioni della Sicurtà sulla vita dell'uomo in Italia, quale oggetto, che precipuamente interessa la Società.
Art.o 52do Per queste sue mansioni, e prestazioni gli viene fissato dalla Direzione Centrale un conveniente proporzionato onorario.
Capitolo 11mo Delle Agenzie
Art.o 53zo Le agenzie si dividono in agenzie principali, in agenzie semplici, e sotto agenzie. Le agenzie principali dipendono direttamente dalla Direzione Centrale. Le agenzie semplici comprese nella periferia delle agenzie principali, dipendono immediatamente da queste. Tutte le agenzie in Italia escluso il Piemonte, e Genovesato, dipendono dal Direttore residente in Venezia. Le subagenzie dipendono direttamente dalle agenzie, nella di cui periferia si trovano. Gli agenti principali e semplici sono garantiti per li rispettivi loro sotto agenti.
Art.o 54to Le agenzie e sotto agenzie vengono dirette da soggetti proposti dal Capo, a cui sono sottoposti ed approvati dalla Direzione Centrale dopo di che essi dipendono immediatamente dal detto Capo rispettivo, col quale direttamente corrispondono.
Art.o 55to La Direzione Centrale compila le istruzioni da darsi agli agenti, e fissa li relativi emolumenti, come si è detto all'art.o 20mo. È però autorizzata a restringere o estendere le loro attribuzioni secondo le circostanze.
Art.o 56to Li sinistri e danni vengono pagati al domicilio dell'assicurato dietro la liquidazione, che ne avrà fatta la Direzione Centrale, o il Direttore residente in Venezia nel suo distretto Direttoriale.
Art.o 57mo Per le spese d'Uff.[ici]o ed emolumenti vengono gli agenti ricompensati mediante una provisione sopra l'introito dei premi annuali da loro procurati. È però autorizzata la Direzione di provedervi altrimenti in casi particolari quando lo creda conveniente ed opportuno.
Capitolo 12mo Disposizioni generali
Art.o 58vo Li Registri e tutti gli atti della Direzione Centrale sono tenuti in lingua italiana. Agli atti, Documenti, Conti etc. che le perverranno dalle agenzie in altre lingue, verrà aggiunto un estratto in lingua italiana per uso d'Uff.[ici]o della Direzione medesima.
Art.o 59no Gli azionisti riceveranno le loro quote di utili dall'Uff.[ici]o della Società stabilito nel circondario del loro domicilio.
Art.o 60mo La Direzione Centrale ha la facoltà di delegare tutte le volte, che lo crede opportuno, un socio di sua confidenza per ispezionare ed esaminare le operazioni di tutti gli Stabilimenti della Società. [A MATITA: Questo diritto di ispezionare ed esaminare le operazioni di tutti gli stabilimenti della Società è permanente in ogni individuo componente la Direzione Centrale non meno che nei Censori.]
La Direzione Centrale
Il Presidente G.C. Ritter de Záhony
Il Consultor legale G.B. dr. de Rosmini
L'Ispettore Riferente G.L. Morpurgo
I Direttori Marco Parente S. Minerbi G.F. Springer A. Seipelt"

Lingua della documentazione
italiano

Condizioni del materiale
stato di conservazione buono

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