Art. 6 Accesso
L’accesso è libero e gratuito, secondo la normativa vigente, per l’utenza esterna e interna.
L’utente è tenuto a compilare la richiesta di accesso relativamente a dati anagrafici del richiedente, qualifica, copia del documento d’identità, tema della ricerca e, per i laureandi e i dottorandi, lettera di presentazione del docente relatore della tesi. Essa implica l’assunzione di responsabilità da parte dell’utente nel trattamento e divulgazione dei dati secondo la normativa vigente, a tutela delle Assicurazioni Generali e dell’Archivio Storico.
La richiesta è valida per un anno solare e per più temi di ricerca e dovrà essere aggiornata in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato nella stessa.
Inoltre l’utente è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze ogni volta acceda ai locali dell’Archivio Storico.
Art. 7 Consultazione
L’Archivio Storico garantisce l’accesso alla consultazione della documentazione secondo la normativa vigente e tenendo conto dello stato di riordinamento dei fondi archivistici.
All’utenza interna spetta il diritto di precedenza per il normale espletamento dell’attività lavorativa.
L’utente è tenuto a compilare la richiesta di consultazione, valida per una singola ricerca relativamente a dati del richiedente, tema della ricerca ed estremi della documentazione che si intende consultare (fondo, serie, faldone, ecc.).
Art. 8 Riproduzione
L’utente è tenuto a compilare la richiesta di riproduzione relativamente a dati del richiedente, tema della ricerca, tipo di riproduzione, estremi della documentazione che si intende riprodurre (fondo, serie, faldone, ecc.), finalità e quantità. La riproduzione è consentita per uso strettamente personale o per motivi di studio; il richiedente si impegna alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute.
La proprietà economico-letteraria di tutti i documenti prodotti o acquisiti nell’esercizio delle funzioni aziendali è di Assicurazioni Generali, pertanto si richiede una copia di quanto riprodotto.
L’autorizzazione per singola ricerca non è cedibile né trasferibile.
Art. 9 Pubblicazione
È necessario che l’utente abbia preventiva autorizzazione da parte dell’Archivio Storico, pertanto l’utente è tenuto a compilare la richiesta di pubblicazione relativamente a dati del richiedente, tema della ricerca, estremi della documentazione che si intende pubblicare (fondo, serie, faldone, ecc.), opera a stampa, rivista o periodico dove sarà pubblicata e a che titolo (personale o editore).
Sono permessi riassunti, citazioni e riproduzioni di brani estratti dalla documentazione per scopi personali di ricerca storico-scientifica e insegnamento; a fini editoriali è vietata la pubblicazione integrale salvo autorizzazione da parte dell’Archivio Storico.
La proprietà economico-letteraria di tutti i documenti prodotti o acquisiti nell’esercizio delle funzioni aziendali è di Assicurazioni Generali; l’utente si impegna a versare all’Archivio Storico copia di pubblicazioni o tesi elaborate su documenti dell’Archivio stesso.
Per lasciti, donazioni, deposito di materiale da parte di dipendenti o loro eredi che contenga documentazione definibile “opera creativa e frutto dell’ingegno” vige la normativa sul diritto d’autore.
I documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere corredati da: indicazioni della struttura conservatrice (Archivio Storico Assicurazioni Generali), fondo e partizione di appartenenza, segnatura archivistica, busta, fascicolo, titolo. Inoltre dovrà essere riportata la menzione “su autorizzazione dell’Archivio Storico Assicurazioni Generali” e l’esplicita avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
Art . 10 Norme comportamentali
L’utenza è tenuta a depositare negli appositi armadietti: borse, bagagli, soprabiti, ombrelli, cartelle, custodie dei pc e altri effetti personali. Non sono ammessi nella sala di consultazione: telefoni cellulari, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti e sostanze che potrebbero danneggiare i documenti; apparecchi utilizzabili per qualsiasi tipo di riproduzione e registrazione.
Inoltre è vietato: smembrare e modificare la naturale sedimentazione delle carte; appoggiarsi, scrivere e sottolineare sul materiale consultato; alterare, piegare e danneggiare i supporti dei documenti; danneggiare o rimuovere sigilli, nastri e legature di qualsiasi genere; consultare o riprodurre documentazione richiesta da altri utenti; riprodurre la documentazione senza l’autorizzazione del responsabile.
Nel maneggiare la documentazione l’utenza è tenuta all’uso dei guanti messi a disposizione dall’Archivio Storico.
È consentita la consultazione di un pezzo alla volta.
Non viene evasa la richiesta di documentazione già in consultazione o a tal fine trattenuta in deposito.
Art. 11 Sanzioni
Eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dal presente regolamento decreteranno la revoca dell’autorizzazione all’accesso e alla consultazione, nonché l’eventuale applicazione della normativa civilistica riguardante il risarcimento del danno.